Di seguito le FAQ in materia di prevenzione della corruzione.
D. Delucidazione in merito alla formula suggerita al punto 2 della Circolare del responsabile n. 01/2014, relativa ai termini di procedimento: si deve inserire il numero di giorni previsto dalla legge per il procedimento o il numero di giorni effettivi di ciascun provvedimento? Si può inserire nella formula il riferimento alle sospensioni e interruzioni previste dalla legge che giustificano il fatto che un procedimento è stato emesso entro 60 giorni “netti”?
R. Vanno inseriti i giorni effettivamente impiegati. Ciò consente un effettivo riscontro da parte dell’utente. In caso contrario si rischia la formula di stile, che può indurre il responsabile a trascurare la verifica o l’utente a chiedere chiarimenti ………
Per quanto riguarda il riferimento alle sospensioni e interruzioni, è possibile inserire la formula “al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge”
D. Richiesta di chiarimento sulla misura B.9 del P.T.P.C., in ordine all’ambito territoriale e di scelta dei sub contraenti da parte dell’appaltatore aggiudicatario.
R. L’appaltatore aggiudicatario può ricorrere a ditte non iscritte a white list solo se:
- nella prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita alcuna white list;
- nella prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell’ambito della tipologia richiesta;
- comprovi l’indisponibilità delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi richiesti dall’aggiudicatario principale nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell’appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto prescelto;
In presenza di tali presupposti l’aggiudicatario non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti.
I direttori dei lavori interessati alla misura dovranno essere allo scopo sensibilizzati dal responsabile del procedimento.
D. Al punto 1.2 della Circolare del responsabile della prevenzione della corruzione n. 01/2014, viene suggerito di inserire nei contratti o nelle lettere d’ordine la seguente clausola: ”L’Appaltatore (o “l’incaricato”), con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia”.
Alcuni fornitori si sono lamentati del tenore di tale clausola, nel senso che non sembra definire e delimitare, come dovrebbe, il contesto della sua applicazione. Si chiede, inoltre, se, negli ordini diretti tramite MEPA, sia possibile allegare un documento nel quale il fornitore, nell’effettuare la prestazione/fornitura, accetta le condizioni previste da suddetta formula senza ulteriore e specifica accettazione, come previsto dal regolamento MEPA
R. Premesso che l’inserimento della clausola in questione è previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, la predetta clausola può essere integrata con le precisazioni in grassetto evidenziate:
”L’ Appaltatore (o “l’incaricato”), con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia …”.
Negli ordini diretti tramite MEPA, posto che la procedura regolamentata lo consenta, è possibile inserire la precisazione per cui l’accettazione della fornitura comporta anche l’accettazione della suddetta clausola.
D.Quesiti sulla misura B.8 tabella allegato A al P.T.P.C. e dalla circolare n. 1/2014
Procedura di gara nella quale è prevista l’esclusione automatica
1. Il numero degli offerenti risulta inferiore a 10, per cui non è possibile, ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del codice dei contratti, esercitare la facoltà dell’esclusione automatica. Si procede comunque con il sorteggio del 30% degli ammessi previsto dalla misura B.8 tabella allegato A al P.T.P.C. e dalla circolare n. 1/2014?
2. il numero degli offerenti ammessi risulta inferiore a 10, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, per cui non è possibile, ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del codice dei contratti, esercitare la facoltà dell’esclusione automatica. Si procede comunque con il sorteggio del 30% degli ammessi previsto dalla misura B.8 tabella allegato A al P.T.P.C. e dalla circolare n. 1/2014?
R. In entrambi i casi la misura si applica alle gare che prevedono l’esclusione automatica delle offerte (vedi circolare n. 1/2014) e si basano, per la determinazione del vincitore, sulla media dei ribassi presentati. La misura anticorruzione in oggetto ha come scopo quello di impedire, attraverso la partecipazione di soggetti di comodo (quali quelli, ad esempio, non in possesso dei requisiti per la partecipazione) la possibilità di accordi collusivi mirati ad orientare la media delle offerte. Stante la ratio della misura in questione, non ha senso procedere al sorteggio degli ammessi laddove la media delle offerte non sia rilevante ai fini dell’esito della gara, a prescindere dal numero dei partecipanti o degli ammessi.
D. Quesito su Misure A.2 e C.2 “Verifica rispetto obbligo di astensione”. Nella determinazione si deve dare atto della verifica espletata dal dirigente? Se sì, in che modo? Serve un atto organizzativo del singolo dirigente, da richiamare poi nella determinazione o è sufficiente richiamare le comunicazioni relative al modello informatizzato? In quest'ultimo caso, è d'obbligo evidenziare che riguardavano la posizione attuale del dipendente, potrebbero verificarsi nuove situazioni di conflitto da verificare caso per caso.
R. Con riferimento alle misure A.2 e C.2 della tabella allegato A al PTPC, va chiarito un primo equivoco. Per mero refuso, in tabella è riportato come responsabile della misura il dirigente di riferimento: trattandosi di “verifica” del rispetto di un obbligo a carico del dirigente, il responsabile della verifica non può che essere il responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc). Il refuso verrà corretto alla prima occasione. Ciò detto, il Rpc, procederà alle verifiche previste dalla misura chiedendo ai dirigenti, con riferimento al campione degli atti assoggettati a controllo successivo di regolarità, se e quali motivi di astensione siano emersi nella raccolta ed esame delle dichiarazioni su modello informatizzato, oppure sulla base di diverse specifiche segnalazioni o, ancora, sulla base di elementi di cui sono venuti, in qualsiasi altro modo a conoscenza, e quali misure sono state conseguentemente intraprese. L'interpello dei dirigenti avverrà su modello di dichiarazione predisposto dal Rpc. NON È PERTANTO NECESSARIO INSERIRE ALCUNA FORMULA DI RITO NEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA, SALVO AL VERIFICARSI DI SITUAZIONI CHE GIUSTIFICHINO EVIDENZE DA RIPORTARE NELLE PREMESSE (AD ESEMPIO, IN CASO DI SITUAZIONI CHE HANNO INDOTTO A CAMBIARE IL TITOLARE DELL'ISTRUTTORIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O IL DIRIGENTE, E SI RITENGA, PER TRASPARENZA, DI DARNE CONTO NELLE PREMESSE DELL'ATTO, PER GIUSTIFICARE LA DIVERSA TITOLARITÀ)
D. Misure B.5 “applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate, inteso quale esclusione, per i successivi 12 mesi, dalla partecipazione al primo appalto di analogo valore economico e categoria”: è possibile affidare allo stesso operatore economico un lavoro di categoria analoga ma di valore economico non analogo (nettamente inferiore al 20%)? La descrizione della misura fa sorgere qualche dubbio sul fatto che debbano verificarsi contestualmente entrambe le condizioni (analogo valore economico e categoria), oppure ne basti anche solo una delle due.
R. Risposta: sì, l’affidamento è possibile, in quanto l’esclusione prevista dalla misura opera solo ove si verifichino contestualmente entrambe le condizioni.
Aggiornamento pagina: 27 ottobre 2014