D. Con riferimento all’area di rischio relativa alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, la misura C.3 prevede che, qualora sia necessario valutare comparativamente più istanze per la distribuzione di fondi per un valore complessivamente superiore a € 10.000, sia necessario costituire un’apposita commissione tecnica. Il dirigente responsabile del procedimento può nominare detta commissione, o è incompatibile?
R. Sì, il dirigente responsabile del procedimento può nominare detta commissione. Non vi è infatti alcuna incompatibilità, in questo senso, con il dirigente responsabile del procedimento, il quale, proprio perché responsabile della misura, deve attuarla con la nomina della commissione. In questo caso, come in tutti gli altri ove sono coinvolti servizi assegnati a dirigenti diversi da quello responsabile del procedimento, si suggerisce che l’individuazione dei rimanenti commissari venga fatta chiedendone la designazione ai colleghi di riferimento, cooptando nella commissione un rappresentante di ogni servizio interessato.