Premessa: L’utilizzo sempre più frequente del Mepa e la relativa procedura di acquisizione guidata attraverso piattaforma informatica rendono opportuno richiamare il rispetto di adempimenti previsti dal codice dei contratti che vanno comunque svolti. Si riporta pertanto una importante faq tratta dal portale acquistinretepa.it. In rosso i riferimenti normativi aggiornati rispetto alla versione originale.
D. Il PO deve procedere alle verifiche ex art. 80 D. lgs. 50/2016 e s.m.i., sul vincitore della RDO?
R. Si, la singola Stazione appaltante è sempre tenuta a fare le verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. Relativamente agli altri soggetti partecipanti alla RDO l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara. Infatti, per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016e s.m.i., nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal singolo Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO.