Si informa l’utenza interessata che in applicazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, e successivamente in sede di conversione nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, la decorrenza dei termini ordinatori, o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data , non tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020. Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dalla norma.
I termini di ogni adempimento disposto con atto della Città Metropolitana di Venezia, compresi quelli già prorogati, sono adempiuti con le modalità stabilite con Circolare regionale del 1 aprile 2020 prot. 141748. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, si evidenzia che tale circolare regionale stabilisce che:
• per gli impianti per i quali è stata sospesa l’attività in applicazione del DPCM 22 marzo 2020, la sospensione si riverbera automaticamente su tutti i controlli e monitoraggi ambientali legati all'esercizio dell'attività, fatta salva la necessità per il Gestore di provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali;
• per gli impianti che, rientrando nella casistica tassativamente indicata dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, stanno proseguendo le attività, fatti salvi i controlli necessari per il corretto funzionamento dell’impianto (ad esempio, sui rifiuti in ingresso e uscita, controlli di processo, ecc.), possono essere sospesi unicamente i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (es. controllo qualità dell'aria, controlli acque sotterranee, controlli agli scarichi o alle emissioni in atmosfera).
Nello specifico i controlli possono essere temporaneamente sospesi al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. i controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti\materiali oggetto dei processi;
2. i controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell'impianto in questione;
3. i controlli non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all'emergenza in atto.
In caso di sospensione il gestore è tenuto ad informare la Città metropolitana, nel caso di autorizzazioni da essa rilasciate, e gli enti di controllo (ARIPAV) della mancata effettuazione delle attività di controllo che si è impossibilitati ad eseguire e, nel caso di impianti in cui sia previsto, annotarne la mancata effettuazione nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) o registri comunque denominati.
Si rende inoltre noto che la sospensione di cui al citato art. 103 non trova applicazione con riferimento ai termini impartiti nelle richieste di integrazioni documentali e nelle comunicazioni di motivi ostativi di cui all’art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i. provenienti dalla scrivente CMVe. È tuttavia facoltà delle aziende chiedere motivate proroghe ai termini dati, che saranno certamente considerate nell’intento di agevolare la difficile situazione del momento.
In ogni caso tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, in attuazione dell’art. 103 c. 2 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
Nell’intento di mantenere un’efficace azione amministrativa si fa presente che il ricorso a tali differimenti sarà ridotto ai casi strettamente necessari.